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Art. 75d

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. La commissione presta consulenza riguardo all’evoluzione dei costi e alle misure da adottare per contenerli.
  2. È incaricata segnatamente dei seguenti compiti:
    1. istituire una vigilanza sistematica e continua sui costi;
    2. vigilare sull’evoluzione nei settori di prestazioni basandosi sui gruppi di costo di cui all’articolo 75b ;
    3. elaborare raccomandazioni all’attenzione della Confederazione e dei partner tariffali sulla base della vigilanza sui costi.
  3. Per adempiere i compiti di cui al capoverso 2, la commissione utilizza le basi di dati del settore sanitario, in particolare quelle gestite dall’UFSP, dall’UST e dalla Commissione federale per la qualità.

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