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Art. 75c

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli altri membri della Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
  2. La commissione è composta di nove membri, di cui:
    1. due persone rappresentano i fornitori di prestazioni;
    2. una persona rappresenta i Cantoni;
    3. una persona rappresenta gli assicuratori;
    4. una persona rappresenta gli assicurati;
    5. una persona rappresenta la Commissione federale per la qualità (art. 77a );
    6. tre persone rappresentano il campo scientifico.
  3. I membri devono disporre di elevate competenze in materia di costi delle prestazioni, di conoscenze approfondite nella gestione dei costi nonché di solide conoscenze del sistema sanitario e delle assicurazioni sociali svizzero.

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