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Art. 76c

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Gli assicuratori fanno rapporto all’UFSP in merito all’osservanza della convenzione di cui all’articolo 76b . Presentano il rapporto all’UFSP senza indugio dopo la cessazione della convenzione. In caso di progetti pluriennali, presentano rapporti intermedi ogni anno.
  2. Ogni rapporto e ogni rapporto intermedio devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
    1. prova dell’impiego degli sconti non ripercossi per migliorare la qualità del trattamento;
    2. valutazione dei miglioramenti ottenuti con la convenzione rispetto alla qualità iniziale del trattamento.
  3. La valutazione deve essere svolta da un’organizzazione indipendente applicando metodi scientifici secondo standard o linee guida riconosciuti.

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