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Art. 77d

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Se per la delega di un compito sono disponibili più persone o organizzazioni idonee esterne all’Amministrazione federale, la Commissione federale per la qualità svolge una procedura di selezione trasparente, oggettiva e imparziale.
  2. La documentazione del bando contiene in particolare:
    1. le condizioni di partecipazione;
    2. i criteri d’idoneità, che possono riguardare in particolare l’idoneità specialistica, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa nonché l’esperienza dell’offerente;
    3. i criteri di aggiudicazione.
  3. I compiti, per i quali è disponibile una sola persona o organizzazione idonea esterna all’Amministrazione federale, possono essere delegati senza bando.

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