832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
La Commissione federale per la qualità concede aiuti finanziari di cui all’articolo 58e capoverso 1 LAMal a progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità se:
contribuiscono allo sviluppo della qualità nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 58 LAMal;
rispondono a una necessità d’intervento comprovata;
la loro realizzazione si basa su metodi scientifici e standard o linee guida riconosciuti;
non distorcono né possono distorcere la concorrenza.
Le domande di aiuti finanziari devono permettere una valutazione completa dello sviluppo della qualità previsto. In particolare esse devono contenere:
indicazioni concernenti il richiedente;
una descrizione del progetto con indicazioni riguardanti l’obiettivo, la necessità d’intervento, la procedura e gli effetti attesi;
le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi;
il calendario dell’esecuzione del progetto;
un preventivo;
la documentazione che comprovi l’autofinanziamento, con una motivazione dell’impossibilità di realizzare il progetto senza aiuti finanziari.
La Commissione federale per la qualità emana direttive concernenti le indicazioni e la documentazione da allegare alle domande di cui al capoverso 2.
Al termine del progetto occorre presentare alla Commissione federale per la qualità un rapporto sui risultati del progetto.
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