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Art. 77e

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. La Commissione federale per la qualità concede aiuti finanziari di cui all’articolo 58e capoverso 1 LAMal a progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità se:
    1. contribuiscono allo sviluppo della qualità nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 58 LAMal;
    2. rispondono a una necessità d’intervento comprovata;
    3. la loro realizzazione si basa su metodi scientifici e standard o linee guida riconosciuti;
    4. non distorcono né possono distorcere la concorrenza.
  2. Le domande di aiuti finanziari devono permettere una valutazione completa dello sviluppo della qualità previsto. In particolare esse devono contenere:
    1. indicazioni concernenti il richiedente;
    2. una descrizione del progetto con indicazioni riguardanti l’obiettivo, la necessità d’intervento, la procedura e gli effetti attesi;
    3. le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi;
    4. il calendario dell’esecuzione del progetto;
    5. un preventivo;
    6. la documentazione che comprovi l’autofinanziamento, con una motivazione dell’impossibilità di realizzare il progetto senza aiuti finanziari.
  3. La Commissione federale per la qualità emana direttive concernenti le indicazioni e la documentazione da allegare alle domande di cui al capoverso 2.
  4. Al termine del progetto occorre presentare alla Commissione federale per la qualità un rapporto sui risultati del progetto.

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