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Art. 77h

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. L’UFSP riscuote i contributi presso i Cantoni e gli assicuratori entro il 30 aprile dell’anno di contribuzione.
  2. Gli assicuratori e i Cantoni, che non pagano il contributo dovuto entro il termine, devono un interesse di mora del cinque per cento all’anno.

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