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Art. 77i

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale

L’UFSP effettua il conteggio per il contributo della Confederazione, dei Cantoni e degli assicuratori al 31 marzo di ogni anno civile successivo all’anno di contribuzione. Se dal conteggio risulta un’eccedenza o una copertura insufficiente, il contributo corrispondente per Cantone e assicuratore è trasferito all’anno di contribuzione successivo.

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