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Art. 77n

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Il DFI autorizza soltanto progetti pilota volti alla sperimentazione di misure adempienti le seguenti condizioni:
    1. le misure risultano innovative in relazione al diritto vigente;
    2. le misure sono adeguate per raggiungere uno degli obiettivi di cui all’articolo 59b capoverso 1 LAMal in uno degli ambiti di cui all’articolo 59b capoverso 2 LAMal;
    3. le misure sono adeguate per essere recepite nella LAMal.
  2. La decisione di autorizzazione comprende nello specifico:
    1. i nomi dei richiedenti;
    2. l’effetto atteso e le conseguenze segnatamente per i Cantoni, gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e gli assicurati;
    3. il piano di valutazione;
    4. i nomi di uno o più specialisti indipendenti per le valutazioni del progetto pilota.
  3. Il DFI nega l’autorizzazione se per gli assicurati che partecipano al progetto pilota non è garantito il diritto all’assunzione dei costi di prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
  4. Il DFI revoca l’autorizzazione se prima della conclusione del progetto pilota emerge che l’effetto atteso non può essere ottenuto o che sono lesi i diritti degli assicurati.
  5. L’UFSP informa regolarmente il pubblico in merito ai progetti pilota in corso.

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