832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
Il DFI autorizza soltanto progetti pilota volti alla sperimentazione di misure adempienti le seguenti condizioni:
le misure risultano innovative in relazione al diritto vigente;
le misure sono adeguate per raggiungere uno degli obiettivi di cui all’articolo 59b capoverso 1 LAMal in uno degli ambiti di cui all’articolo 59b capoverso 2 LAMal;
le misure sono adeguate per essere recepite nella LAMal.
La decisione di autorizzazione comprende nello specifico:
i nomi dei richiedenti;
l’effetto atteso e le conseguenze segnatamente per i Cantoni, gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e gli assicurati;
il piano di valutazione;
i nomi di uno o più specialisti indipendenti per le valutazioni del progetto pilota.
Il DFI nega l’autorizzazione se per gli assicurati che partecipano al progetto pilota non è garantito il diritto all’assunzione dei costi di prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Il DFI revoca l’autorizzazione se prima della conclusione del progetto pilota emerge che l’effetto atteso non può essere ottenuto o che sono lesi i diritti degli assicurati.
L’UFSP informa regolarmente il pubblico in merito ai progetti pilota in corso.
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