832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
Oltre ai punti di cui all’articolo 59b capoverso 5 LAMal, l’ordinanza del DFI sul rispettivo progetto pilota disciplina:
i requisiti per la partecipazione;
le misure che possono essere attuate con il progetto pilota;
gli obiettivi perseguiti;
il campo di applicazione territoriale del progetto pilota;
la durata del progetto pilota;
il termine entro il quale la revoca di un assicurato al consenso alla partecipazione al progetto pilota ha effetto.
La durata del progetto pilota è al massimo di tre anni e può essere prorogata una volta.
Il termine di cui al capoverso 1 lettera f può coincidere al massimo con la fine dell’anno civile in corso. Il termine di preavviso deve essere almeno di un mese.
Revocandone l’autorizzazione, il DFI abroga l’ordinanza sul progetto pilota.
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