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Art. 77o

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Oltre ai punti di cui all’articolo 59b capoverso 5 LAMal, l’ordinanza del DFI sul rispettivo progetto pilota disciplina:
    1. i requisiti per la partecipazione;
    2. le misure che possono essere attuate con il progetto pilota;
    3. gli obiettivi perseguiti;
    4. il campo di applicazione territoriale del progetto pilota;
    5. la durata del progetto pilota;
    6. il termine entro il quale la revoca di un assicurato al consenso alla partecipazione al progetto pilota ha effetto.
  2. La durata del progetto pilota è al massimo di tre anni e può essere prorogata una volta.
  3. Il termine di cui al capoverso 1 lettera f può coincidere al massimo con la fine dell’anno civile in corso. Il termine di preavviso deve essere almeno di un mese.
  4. Revocandone l’autorizzazione, il DFI abroga l’ordinanza sul progetto pilota.

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