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Art. 77r

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Il DFI esamina i rapporti di valutazione.
  2. Basandosi su tale esame, presenta al Consiglio federale un rapporto:
    1. sull’effetto delle misure sperimentate sul contenimento dei costi, sul rafforzamento della qualità o sulla promozione della digitalizzazione;
    2. sulle conseguenze delle misure segnatamente per i Cantoni, gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e gli assicurati.
  3. Se in seguito all’esame dei rapporti sulle valutazioni intermedie sembra opportuno che le disposizioni restino applicabili dopo la conclusione del progetto pilota conformemente all’articolo 59b capoverso 7 LAMal, il DFI può presentare un rapporto al Consiglio federale già prima della valutazione finale.

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