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Art. 77q

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Nel corso della sua attuazione il progetto pilota deve essere valutato periodicamente. Dopo la sua conclusione deve essere effettuata una valutazione finale.
  2. I rapporti di valutazione devono valutare in particolare:
    1. se il progetto pilota raggiunge l’obiettivo perseguito;
    2. quale impatto hanno le misure del progetto pilota sul sistema sanitario;
    3. se le misure del progetto pilota entrano in conflitto con le disposizioni legali per le quali nell’ordinanza non è prevista alcuna deroga;
    4. se le misure sperimentate possono essere recepite nella LAMal.

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