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Art. 91

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Un effettivo è considerato molto piccolo secondo l’articolo 61 capoverso 2 LAMal quando i costi di un singolo assicurato hanno un influsso notevole sui premi degli assicurati dell’effettivo, segnatamente quando quest’ultimo conta meno di 300 assicurati.1
  2. Un assicuratore che inizia la sua attività o che estende il suo raggio d’attività territoriale fissa per gli effettivi molto piccoli il suo premio in modo che non sia inferiore a un determinato importo minimo.2
  3. L’importo minimo di cui al capoverso 1biscorrisponde alla media di tutti i premi dell’anno in corso per la regione di premio e il gruppo di età interessati. L’UFSP comunica questo importo agli assicurati ogni anno.3
  4. Per le persone di cui agli articoli 4 e 5 che non risiedono né in uno Stato membro dell’Unione europea, né in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che sono assicurate in Svizzera, l’assicuratore fissa un premio in base ai costi comprovati. Qualora, in considerazione del numero delle persone interessate, ciò risulti sproporzionato, l’assicuratore può applicare i premi svizzeri dell’ultimo domicilio della persona in Svizzera o della sede dell’assicuratore.4
  5. Per gli assicurati di cui all’articolo 61 capoverso 3 LAMal, la graduazione dei premi secondo i gruppi d’età è effettuata in base all’anno di nascita.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

  2. Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

  3. Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 26 ott. 2022 sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 658).

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