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Art. 91a

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. .1
  2. Gli assicuratori riducono, per la durata della copertura degli infortuni, i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie delle persone che hanno concluso un’assicurazione obbligatoria secondo la LAINF2.3
  3. Gli assicuratori possono ridurre, per la durata della copertura degli infortuni, i premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie delle persone che hanno stipulato un’assicurazione facoltativa o per accordo ai sensi della LAINF.4
  4. Il premio può essere ridotto soltanto della parte che corrisponde alla copertura degli infortuni, ma al massimo del 7 per cento.5

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’11 dic. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138).

  2. RS 832.20

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717).

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