832.112.4ORPMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Entro la fine di aprile dell’anno precedente, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) effettua una stima non vincolante dei sussidi minimi cantonali e della ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni per l’anno di esecuzione e la comunica a questi ultimi.
Entro la fine di luglio dell’anno precedente esso effettua una nuova stima non vincolante e la comunica ai Cantoni.
Al più tardi nel mese di ottobre dell’anno precedente, pubblica i sussidi minimi dei Cantoni e la ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni per l’anno di esecuzione.
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