832.121OVAMalFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’assicuratore costituisce i propri accantonamenti tecnici secondo metodi attuariali riconosciuti. Li costituisce senza tenere conto delle pretese derivanti dai contratti di riassicurazione.
Egli scioglie gli accantonamenti tecnici non più necessari.
Egli indica nel piano d’esercizio le condizioni per la costituzione e lo scioglimento degli accantonamenti tecnici. Documenta le ipotesi su cui si basa, in particolare le basi di calcolo e i metodi di accantonamento.
Il DFI può stabilire i principi per la costituzione e lo scioglimento degli accantonamenti.
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