832.121OVAMalFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’importo legale deve essere coperto in qualsiasi momento dagli attivi.
Se accerta una copertura insufficiente, l’assicuratore deve comunicarlo all’autorità di vigilanza e integrare senza indugio il patrimonio vincolato. L’autorità di vigilanza può in casi particolari concedere un termine per l’integrazione.
Gli elementi del patrimonio vincolato devono essere liberi e non gravati. I debiti dell’assicuratore non possono essere compensati con crediti appartenenti al patrimonio vincolato. È fatto salvo l’articolo 19 lettera f.
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