832.121OVAMalFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’assicuratore può affidare l’investimento e la gestione del suo patrimonio soltanto a persone o istituzioni abilitate a tale scopo e organizzate in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della LVAMal e della presente ordinanza.
Egli fa in modo che la gestione del patrimonio e il controllo siano effettuati da persone diverse.
Egli disciplina eventuali mandati di investimento o di gestione del patrimonio a terzi in un contratto scritto.
Egli custodisce il patrimonio in Svizzera.
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