832.121OVAMalFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’assicuratore può stipulare contratti di riassicurazione solo a condizioni che pattuirebbe anche con terzi indipendenti.
Egli può impegnarsi a pagare premi di riassicurazione per un ammontare massimo pari al 50 per cento del totale dei premi dovuti dai suoi assicurati.
Egli deve sottoporre per approvazione il contratto di riassicurazione e le relative modifiche all’autorità di vigilanza al più tardi un mese prima che diventi valido. Deve inoltre allegarvi i conti economici di previsione per l’intera durata del contratto.
Nei contratti di riassicurazione, l’assicuratore deve disciplinare la disdetta. I contratti devono poter essere disdetti per la fine di ogni anno civile. Il termine di disdetta dev’essere di almeno sei mesi.
L’autorità di vigilanza può esigere dall’assicuratore e dal riassicuratore dati per valutare se le condizioni di cui al capoverso 1 sono rispettate.
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