832.121OVAMalFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’autorità di vigilanza può adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire il trasferimento dell’effettivo degli assicurati di un assicuratore a un altro assicuratore.
Al momento di scegliere l’assicuratore che riprenderà interamente o parzialmente l’effettivo degli assicurati di un altro assicuratore, l’autorità di vigilanza presta attenzione affinché tale ripresa sia finanziariamente e istituzionalmente sostenibile per il nuovo assicuratore. Essa non è obbligata a tenere conto della situazione concorrenziale degli assicuratori.
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