832.121OVAMalFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Agli assicuratori che non hanno alcun assicurato per un periodo di due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza viene ritirata l’autorizzazione a esercitare l’assicurazione sociale malattie. L’autorità di vigilanza dispone la revoca della vigilanza con una decisione.
La documentazione di cui all’articolo 41 deve essere presentata all’autorità di vigilanza la prima volta due mesi prima del termine di cui all’articolo 59 capoverso 1 LVAMal.
Le indicazioni di cui all’articolo 38 devono essere presentate all’autorità di vigilanza la prima volta due mesi prima del termine di cui all’articolo 59 capoverso 2 LVAMal.
L’assicuratore provvede affinché, entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza, le sue riserve raggiungano l’ammontare minimo di cui all’articolo 11.
Prima del termine di cui al capoverso 4, gli assicuratori le cui riserve non raggiungono l’ammontare minimo devono disporre di:
riserve di sicurezza secondo l’articolo 78 capoverso 4 OAMal1nella versione del 26 aprile 2006^2^; e
una riassicurazione, se assicurano meno di 50 000 persone nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L’assicuratore rende noto il regolamento di investimento all’autorità di vigilanza entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Egli investe il suo patrimonio conformemente agli articoli 43–48 entro la chiusura del secondo esercizio dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Egli comunica all’autorità di vigilanza gli investimenti di cui all’articolo 46 capoverso 1 lettera b esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza entro due anni da tale data.