L’indennità unica alla vedova o alla moglie divorziata è pari:
- all’ammontare annuo semplice della rendita, se il matrimonio è durato meno di un anno;
- al triplo di tale ammontare, se il matrimonio è durato almeno un anno, ma meno di cinque;
- al quintuplo di tale ammontare, se il matrimonio è durato più di cinque anni.