Oltre alle attività che è tenuto a svolgere per legge, l’INSAI può:
gestire cliniche di riabilitazione;
occuparsi della liquidazione di infortuni per conto di terzi;
sviluppare e vendere prodotti per la sicurezza;
offrire consulenza e formazione in materia di promozione della salute sul posto di lavoro.
Le attività accessorie devono essere:
compatibili con i compiti sovrani dell’INSAI nell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 85 capoverso 1 sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali;
finanziariamente autosufficienti.
Le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni interni all’INSAI oppure da società anonime ai sensi del CO^1^nelle quali l’INSAI detiene la maggioranza del capitale e dei voti.
Se le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, l’INSAI tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebitate a una riserva apposita dell’INSAI.