Entro un termine fissato dal Consiglio federale, i Cantoni, Distretti, Circoli, Comuni ed altre corporazioni di diritto pubblico possono scegliere, per il loro personale non già assicurato all’INSAI, tra quest’ultimo e un assicuratore ai sensi dell’articolo 68.
Le amministrazioni e le aziende formanti un’entità unica sono assicurate presso lo stesso assicuratore.
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