Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA1) provvedono all’applicazione uniforme della legge. A tale scopo possono esigere informazioni dagli assicuratori. Esse prendono le misure adeguate in caso di manchevolezze e curano segnatamente l’allestimento di statistiche uniformi, in particolare per il calcolo delle basi attuariali e dei premi, come pure in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.2
In caso di grave infrazione alle prescrizioni legali, gli assicuratori ai sensi dell’articolo 68 possono essere esclusi dalla gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
La cassa suppletiva è inoltre sottoposta alla vigilanza della Confederazione (art. 84 Codice civile3).
Sono riservate le disposizioni speciali sulla vigilanza degli assicuratori.
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). ↩