832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Il supplemento per pagamento rateale dei premi ammonta allo 0,25 per cento del premio annuo per il pagamento semestrale e allo 0,375 per cento per quello trimestrale. L’assicuratore può riscuotere prorata un supplemento minimo di 10 franchi.1
1bis. Se il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo è in mora riguardo a più di un pagamento rateale, l’assicuratore è autorizzato a revocare la modalità di pagamento rateale. L’assicuratore informa il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo in merito alla revoca della modalità di pagamento dei premi. Con la revoca della modalità di pagamento, l’importo residuo del premio diventa esigibile.2
Il termine di pagamento dei premi è di un mese a contare dalla scadenza. Scaduto questo termine, deve essere prelevato un interesse mensile di mora dello 0,5 percento.
Supplementi e interessi di mora non possono essere dedotti dal salario del lavoratore.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 380). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 380). ↩
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