832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Vengono versati interessi compensativi ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA per premi non dovuti che vengono restituiti o compensati dall’assicurazione.
Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile per il quale sono stati versati i premi non dovuti.
Sulla differenza tra l’importo dei premi stimato e quello definitivo sono versati interessi compensativi a partire dalla data d’entrata presso l’assicuratore della dichiarazione di salario completa e secondo norma, sempre che la restituzione non avvenga entro 30 giorni.
Sugli importi dei premi che, in base alla verifica dei salari iscritti, devono essere restituiti sono versati interessi compensativi a partire dalla data della constatazione della differenza di massa salariale, sempre che la restituzione non avvenga entro 30 giorni.
Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa.
Il tasso degli interessi compensativi è del 5 per cento all’anno.
Gli interessi sono calcolati per giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni.
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