832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Le persone esercitanti un’attività presso un datore di lavoro al fine di prepararsi alla scelta di una professione sono pure assicurate obbligatoriamente.
Le persone detenute in istituto penitenziario, in istituto d’internamento e collocate in casa di educazione al lavoro nonché di rieducazione sono soggette all’obbligo assicurativo solamente per il periodo durante il quale sono occupate da terzi dietro compenso, fuori dell’istituto o della casa.
I membri di comunità religiose sono soggetti all’obbligo assicurativo solamente per il periodo durante il quale sono occupati da terzi dietro compenso, fuori della comunità.
Sono infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli assicurati giusta i capoversi 2 e 3, occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno.
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