832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Per il calcolo delle rendite complementari sono interamente prese in considerazione le rendite per vedove o vedovi nonché le rendite per orfani dell’AVS e le rendite equivalenti di assicurazioni sociali estere. Ai fini del calcolo è determinante il tasso di cambio nel momento in cui le due prestazioni concorrono per la prima volta.1
Se, in seguito a un infortunio, è versata una rendita supplementare per orfani dell’AVS o una rendita equivalente di un’assicurazione sociale estera, è presa in considerazione per il calcolo della rendita complementare soltanto la differenza tra la rendita concessa prima dell’infortunio e la nuova prestazione.2
Per il calcolo delle rendite complementari per orfani di padre e di madre, è presa in considerazione la somma dei guadagni assicurati dei due genitori fino a concorrenza dell’ammontare massimo del guadagno assicurato.
Se, in seguito a un infortunio, una rendita per superstite dell’AVS, una rendita dell’AI o una rendita equivalente di un’assicurazione sociale estera è aumentata o se una rendita per superstite dell’AVS o una rendita equivalente di un’assicurazione sociale estera succede a una rendita dell’AI o a una rendita equivalente di un’assicurazione sociale estera, è presa in considerazione per il calcolo della rendita complementare soltanto la differenza in rapporto alla rendita anteriore.3
Se l’assicurato esercitava prima del suo decesso un’attività lucrativa indipendente oltre all’attività salariata, occorre prendere in considerazione, per la determinazione del limite del 90 per cento secondo l’articolo 20 capoverso 2 della legge, non soltanto il guadagno assicurato, bensì anche il reddito dell’attività indipendente fino a concorrenza dell’ammontare massimo del guadagno assicurato.
Sono applicabili gli articoli 31 capoversi 3 e 4 e 33 capoverso 2.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). ↩
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