832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
L’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di settembre serve da base per il calcolo delle indennità di rincaro.1
Per il primo adeguamento al rincaro di una rendita riconosciuta dopo l’entrata in vigore della legge o dopo l’ultima assegnazione di un’indennità di rincaro, la base di calcolo è l’indice del mese di settembre dell’anno in cui è insorto l’infortunio e, nei casi previsti all’articolo 24 capoverso 2, quello dell’anno precedente l’inizio della rendita.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1290). ↩
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