L’ordinanza del 3 luglio 20021sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) si applica per analogia agli ospedali e alle case di cura di cui all’articolo 56 capoverso 1 della legge. Sono autorizzati a consultare i documenti le autorità della Confederazione competenti in materia, l’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF e i partner tariffali.
RS 832.104 ↩
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.