Sono considerate aziende dell’industria edilizia, d’installazioni e di posa di condutture ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera b della legge quelle aventi per oggetto:
- qualsiasi attività edile o la fabbricazione d’ogni tipo di elementi per costruzioni o fabbricati;
- la pulizia di edifici, strade, piazze e giardini pubblici;
- il noleggio di impalcature e di macchine edili;
- la posa, la trasformazione, la riparazione o la manutenzione di installazioni di carattere tecnico all’esterno e all’interno di costruzioni;
- il montaggio, la manutenzione o lo smontaggio di macchine o d’installazioni;
- la posa, la modifica, la riparazione o la manutenzione di condotte aeree o sotterranee.