832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Sono considerate aziende di estrazione e di lavorazione di prodotti del sottosuolo ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera c della legge anche quelle aventi per oggetto la prospezione o lo studio della crosta terrestre.
Sono considerati prodotti del sottosuolo tutti gli elementi presenti in depositi naturali, in particolare rocce, ghiaia, sabbia, metalli, minerali, argilla, petrolio, gas naturale, acqua, sale, carbone e torba.
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