832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
La cassa suppletiva, quando attribuisce un datore di lavoro a un assicuratore, provvede a che i rischi siano equamente ripartiti e prende in considerazione gl’interessi del datore di lavoro e dei lavoratori in questione.
La cassa suppletiva notifica l’affiliazione all’assicuratore e al datore di lavoro interessati mediante decisione formale ai sensi dell’articolo 49 LPGA. L’articolo 52 LPGA è applicabile.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). ↩
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