832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Nel caso di eventi di grandi proporzioni la cassa suppletiva stabilisce i supplementi di premio in modo unitario ai sensi dell’articolo 90 capoverso 4 della legge per tutti gli assicuratori di cui all’articolo 68 della legge ogni anno in per mille del guadagno assicurato per ogni branca assicurativa in modo che possano essere presumibilmente coperti i costi correnti secondo le comunicazioni dei singoli assicuratori, previste all’articolo 78 della legge, sulla stima del costo del danno complessivo e sui pagamenti effettuati, dedotti i diritti di regresso attesi. Il costo del danno complessivo è stimato secondo criteri attuariali riconosciuti. Le indennità di rincaro e la rettifica degli assegni per grandi invalidi in seguito all’aumento del guadagno massimo assicurato non sono considerate.1
Il fondo di compensazione rimborsa agli assicuratori il costo causato dall’evento di grandi proporzioni per i danni e il trattamento dei sinistri che supera la soglia di un evento di grandi proporzioni di cui all’articolo 78 capoverso 1 della legge. La soglia è calcolata separatamente per gli infortuni professionali e per gli infortuni non professionali.
Il costo del danno cagionato dall’evento di grandi proporzioni fino alla soglia di cui all’articolo 78 capoverso 1 della legge è ripartito tra gli assicuratori per branca assicurativa in modo che le quote dei singoli assicuratori siano proporzionali al costo del danno complessivo di loro competenza. La cassa suppletiva provvede ai necessari pagamenti compensativi tra gli assicuratori.
La cassa suppletiva può rimborsare in modo definitivo i crediti degli assicuratori prima che tutti i danni causati da infortunio siano completamente trattati. In caso di scioglimento del fondo di compensazione, i fondi restanti per gli infortuni professionali sono rimborsati alle imprese assicurate e per gli infortuni non professionali ai loro dipendenti mediante la riduzione dei premi netti.
4bis. Per il rimborso definitivo dei crediti la cassa suppletiva può stabilire, in aggiunta ai supplementi di premio di cui al capoverso 1, supplementi di premio finali. Essa li stabilisce in modo che possano essere presumibilmente coperti i costi residui attesi inerenti a danni causati da infortunio, dedotti i diritti di regresso attesi. La stima di questi costi si basa sulle comunicazioni degli assicuratori e sulle statistiche concernenti tutti i casi di sinistro della branca assicurativa in questione.2
La cassa suppletiva tiene una contabilità aggregata del fondo. Disciplina in un regolamento l’organizzazione del fondo di compensazione e i dettagli concernenti lo svolgimento del finanziamento.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 599). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 599). ↩
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