L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 18 capoverso 2, 20, 22biscapoverso 61e 34bisdella Costituzione federale2(Cost.);3visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 19904, decreta:
Testo rettificato dalla CdR dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS 171.10 ). ↩
[CS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 59 cpv. 5, 60 cpv. 1 e 2, 61 cpv. 5, 68 cpv. 3 e 117 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 21 mar. 2003 (4arevisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 38373852;FF 2001 2851). ↩
FF 1990 III 185 ↩
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