Sono considerati militari di professione ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 1 della legge:
gli ufficiali di professione, i sottufficiali di professione e i soldati di professione conformemente all’articolo 47 capoverso 2 LM1;
gli aspiranti ufficiali e sottufficiali di professione e i candidati ufficiali e sottufficiali di professione;
gli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione o il loro comando a titolo principale e che sono considerati in servizio militare permanente.
Sono considerati militari a contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 2 della legge gli ufficiali a contratto temporaneo, i sottufficiali a contratto temporaneo e i soldati a contratto temporaneo conformemente all’articolo 47 capoverso 3 LM.
Sono considerati istruttori dell’Ufficio federale della protezione della popolazione ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 6 della legge:
il responsabile della divisione Protezione civile e formazione;
i responsabili delle sezioni e dei gruppi di istruzione;
gli impiegati della Confederazione che in ragione della loro funzione svolgono compiti di istruttore;