1 due terzi dei redditi da attività lucrativa in denaro o in natura, per quanto superino annualmente 1300 franchi per le persone sole e 1950 franchi per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione; per i coniugi che non hanno diritto alla prestazione transitoria, il reddito da attività lucrativa è computato in ragione dell’80 per cento;
i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario della prestazione transitoria o un’altra persona compresa nel calcolo di questa prestazione sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;
un quindicesimo della sostanza netta, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per i figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione; se il beneficiario della prestazione transitoria o un’altra persona compresa nel calcolo della prestazione transitoria sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è computato quale sostanza; il contributo di solidarietà di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 20162sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 non è computato quale sostanza;
le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche;
le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;
gli assegni familiari;
le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia;
la riduzione individuale dei premi secondo l’articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 19943sull’assicurazione malattie (LAMal).
Non sono computati:
le prestazioni dei parenti secondo gli articoli 328–330 del Codice civile4;
le prestazioni dell’aiuto pubblico sociale;
gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
le borse di studio e altri aiuti all’istruzione per i figli di età inferiore a 25 anni ancora in formazione.
Footnotes
Importi adeguati dall’art. 3 cpv. 2 dell’O del 28 ago. 2024 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani dal 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 468). ↩