I beneficiari di una prestazione transitoria annua hanno diritto al rimborso delle seguenti spese comprovate dell’anno civile in corso:
di dentista;
per diete;
di trasporto al più vicino luogo di cura;
di mezzi ausiliari;
di partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 LAMal1.
Le spese di malattia e d’invalidità da rimborsare non possono superare, all’anno, i seguenti importi:
5000 franchi per le persone sole;
10 000 franchi per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica.
Il Consiglio federale stabilisce le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Può determinare l’importo della franchigia da considerare nell’ambito della partecipazione ai costi.