È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non si tratti di un crimine o un delitto per cui il Codice penale1commina una pena più grave, chiunque:
mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;
mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa della sua posizione ufficiale o professionale a danno di terzi o a suo vantaggio;
non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA2).
È punito con la multa fino a 5000 franchi, sempre che non si tratti di una fattispecie descritta nel capoverso 1, chiunque:
violando l’obbligo che gli incombe, rifiuta di fornire informazioni o le fornisce scientemente inesatte;
si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi altro modo lo impedisce.