Chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione ha diritto a prestazioni transitorie destinate a coprire il fabbisogno vitale, fino al momento in cui:
raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19461sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; o
ha diritto alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, se in quel momento è prevedibile che al raggiungimento dell’età di riferimento avrà diritto alle prestazioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre 20062sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).3
Ha esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione chi ha esaurito il diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) oppure perde il diritto alle indennità giornaliere dell’AD alla scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione e non può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione.
Il diritto all’indennità di disoccupazione si esaurisce nel mese in cui è riscossa l’ultima indennità giornaliera o in cui scade il termine quadro per la riscossione della prestazione.