L’importo della prestazione transitoria annua di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.
Le prestazioni transitorie di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a e b ammontano al massimo a:
2,25 volte l’importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 1, per le persone sole;
2,25 volte l’importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 2, per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica.
Le spese riconosciute e i redditi computabili dei coniugi e delle persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica sono sommati.
Per il calcolo non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute.
Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni transitorie nel caso in cui entrambi i coniugi adempiano le condizioni di diritto.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.