L’Ufficio federale può accordare fideiussioni al regresso per garantire fideiussioni di istituti di fideiussione ipotecaria, se esse servono ad assicurare il finanziamento di abitazioni a pigioni moderate di operatori che svolgono un’attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni.
Le fideiussioni al regresso sono accordate se tali enti dispongono di una determinata somma di capitale proprio.
Il Consiglio federale disciplina la ripartizione adeguata dei rischi fra gli istituti di fideiussione ipotecaria e la Confederazione e fissa l’ammontare del capitale proprio necessario.
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