L’Ufficio federale può mettere risorse finanziarie a disposizione di organizzazioni mantello di operatori che svolgono un’attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni, affinché tali organizzazioni possano accordare mutui senza interessi o a saggi d’interesse favorevoli ai committenti di utilità pubblica che costruiscono o rinnovano alloggi a pigioni e prezzi moderati.
Il Consiglio federale disciplina le modalità.
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