Il Consiglio federale emana le disposizione d’esecuzione.
L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.
Esso coordina ed armonizza l’esecuzione con l’attività dei Cantoni, dei Comuni e delle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.