L’Ufficio federale può delegare compiti inerenti all’esecuzione della presente legge a organizzazioni mantello, centrali d’emissione, istituti di fideiussione ipotecaria e altre istituzioni idonee.
La delega di compiti d’esecuzione avviene mediante mandati di prestazione.
I mandati di prestazione definiscono:
genere, entità e indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dagli enti incaricati;
le modalità di presentazione di un rapporto periodico, del controllo di qualità, dell’allestimento del preventivo e della presentazione dei conti.
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