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Art. 10

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. L’Ufficio federale fissa le pigioni massime autorizzate
  2. Su autorizzazione dell’Ufficio federale, il locatore può fissare supplementi e riduzioni giustificati dalle qualità particolari degli alloggi. L’importo totale delle pigioni di un immobile non deve superare il totale delle pigioni massime autorizzate.
  3. La determinazione e il controllo delle pigioni si applicano a tutti gli alloggi e locali annessi dell’immobile. Sono eccettuati gli alloggi di tipo particolare e i locali commerciali o altri locali che non sono oggetto dell’aiuto federale.

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