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Art. 11

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. Il locatore può adeguare la pigione:
    1. in funzione delle variazioni del tasso ipotecario o del canone del diritto di superficie;
    2. in seguito a investimenti che aumentano il valore dell’oggetto locato;
    3. in caso di aumento delle spese di manutenzione, delle spese di gestione o degli oneri e delle imposte legati all’oggetto;
    4. in caso di alloggi la cui pigione è ribassata in funzione della riduzione dell’interesse conformemente all’articolo 15 capoverso 2.
  2. Le riduzioni della pigione basate sul capoverso 1 lettera a devono essere effettive al più tardi a partire dal prossimo termine di disdetta possibile.
  3. Il DEFR fissa in modo forfettario gli aumenti di cui al capoverso 1 lettera c.

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