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Art. 12

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale

Il locatore può far valere aumenti della pigione basati sull’articolo 11 capoverso 1 a partire dal prossimo termine di disdetta possibile. Gli aumenti della pigione devono essere comunicati per scritto al locatario almeno dieci giorni prima dell’inizio del termine di disdetta e devono essere motivati e completati con un’informazione sui rimedi di diritto.

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