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Art. 21

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. La riduzione dell’interesse sul mutuo è soppressa se:
    1. gli occupanti non adempiono più i loro obblighi di fornire le informazioni necessarie secondo l’articolo 15 capoverso 2 LPrA;
    2. gli occupanti non soddisfano più le prescrizioni in materia di reddito e di sostanza;
    3. il numero dei locali supera di più di due il numero di occupanti dell’alloggio.
  2. Se la riduzione è soppressa, il proprietario o il titolare del diritto di superficie deve pagare interessi sul mutuo a decorrere dall’inizio dell’anno seguente. Egli può adeguare in modo corrispondente la pigione.
  3. La riduzione è soppressa per gli alloggi che restano vacanti più di tre mesi. Sono eccettuati i casi di rigore.
  4. Il proprietario o il titolare del diritto di superficie è tenuto a presentare all’Ufficio federale un conteggio annuo delle riduzioni di interessi chieste.

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