Torna alla legge

Art. 22

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. L’Ufficio federale può garantire mediante fideiussione mutui ipotecari di grado posteriore accordati dalle banche o da altri adeguati istituti di credito a concorrenza del 65–90 per cento dei costi di investimento.
  2. La fideiussione dell’Ufficio federale è accordata sottoforma di fideiussione semplice secondo l’articolo 495 capoverso 3 CO1.
  3. La responsabilità è retta dall’articolo 499 CO.

Footnotes

  1. RS 220

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.